La disciplina dell’aspettativa per motivi di infermità del militare è materia “scivolosa”, da affrontare con la dovuta consapevolezza, in considerazione delle rilevantissime conseguenze che essa comporta sullo status giuridico del militare interessato.
Tra gli aspetti più rilevanti vengono indubbiamente in gioco le regole dettate dall’ordinamento in tema di durata massima dell’aspettativa e di trattamento economico stipendiale.
Procediamo allora con ordine alla loro disamina.
La durata massima dell’aspettativa per infermità
Quanto alla durata massima dell’aspettativa per infermità, questa è stabilita dall’art. 912 del d.lgs n. 66/2010 (cd. Codice dell’ordinamento militare), il quale, rubricato appunto “Durata dell’aspettativa”, dispone che “i periodi di aspettativa per infermità e per motivi privati non possono superare cumulativamente la durata di due anni in un quinquennio, anche in caso di trasferimento dall’una all’altra aspettativa”. Ovviamente, non si computano come periodo di aspettativa i 45 giorni di licenza straordinaria concessi annualmente.
Superati i suddetti 45 giorni di licenza straordinaria, il militare temporaneamente inidoneo al servizio viene posto in aspettativa per infermità, per la durata complessiva di due anni da maturarsi nel corso di un quinquennio. Il rispetto di tale limite temporale è verificato computando i giorni di aspettativa a ritroso, a partire dall’ultimo giorno di aspettativa fruito. Per l’effetto, il quinquennio di riferimento ben potrà variare (si parla al riguardo di “quinquennio mobile”). In caso di superamento del suddetto periodo massimo di aspettativa, il militare cessa immediatamente dal servizio permanente.
Chiaro al riguardo è il disposto dell’art. 929 del Codice, a mente del quale si legge che “Cessa dal servizio permanente ed è collocato, a seconda dell’idoneità, in congedo, nella riserva o in congedo assoluto, quando: a) è divenuto permanentemente inidoneo al servizio incondizionato; b) non ha riacquistato l’idoneità allo scadere del periodo massimo di aspettativa per infermità temporanea; c) è giudicato non idoneo al servizio incondizionato dopo che, nel quinquennio, ha fruito del periodo massimo di aspettativa e gli sono state concesse le licenze spettantegli”.
Il trattamento economico durante l’aspettativa per infermità
Ciò posto in tema di durata massima dell’aspettativa per infermità, resta da dire a proposito del trattamento economico del militare durante tale periodo. A tale riguardo, preliminarmente occorre precisare che quanto sopra riportato vale a prescindere dall’eventuale richiesta di riconoscimento della causa di servizio. Di contro, sul piano stipendiale, occorre distinguere nettamente il caso in cui la patologia sofferta dipenda da causa di servizio – e allora la retribuzione sarà dovuta all’interessato per intero e per tutta la durata dell’aspettativa –, dal caso in cui tale riconoscimento difetti.
In quest’ultima ipotesi, in particolare, il trattamento economico del militare in aspettativa per infermità subirà una graduale riduzione, fino ad azzerarsi nell’ultimo semestre disponibile.
Nel dettaglio, l’art. 26 della legge n. 187 del 1976 dispone sul punto che “durante l’aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio, agli ufficiali e ai sottufficiali in servizio permanente dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica e dei Corpi di polizia, ai vicebrigadieri ed ai militari di truppa in servizio continuativo dell’Arma dei carabinieri e dei predetti Corpi di polizia nonché ai cappellani militari in servizio permanente competono […] lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo per intero per i primi dodici mesi e ridotti alla metà per i successivi sei mesi, fermi restando il diritto agli interi assegni per carichi di famiglia e la durata dei successivi periodi, durante i quali nessun assegno è dovuto”.
Pertanto, il trattamento economico del militare in aspettativa, se non ricorre una causa di servizio, rimarrà inalterato nei primi dodici mesi; sarà dimezzato dal tredicesimo al diciottesimo mese compresi e risulterà sostanzialmente azzerato dal diciannovesimo al ventiquattresimo e ultimo mese a disposizione prima della cessazione dal servizio permanente.
In caso di perdurante pendenza della domanda di riconoscimento della causa di servizio al termine dei primi dodici mesi, in difetto di una specifica disposizione di legge che regolamenti la suddetta ipotesi, la prassi di regola seguita dalle Amministrazioni interessate è quella di continuare l’erogazione dello stipendio in misura piena fino alla pronuncia sulla dipendenza, salvo poi ripetere le somme che risultino erogate indebitamente, in caso di successivo diniego della causa di servizio.
Conclusioni
Tanto considerato, deve concludersi che la materia del regime giuridico dell’aspettativa per motivi di infermità – per quanto apparentemente lineare – presenta in realtà insidie rilevanti, anche a motivo della assoluta drammaticità delle conseguenze dell’applicazione delle relative disposizioni sulla vita concreta del militare interessato: si pensi alla cessazione dal servizio permanente per raggiungimento del limite di legge, o ancora alle cogenti riduzioni stipendiali cui si è accennato. Senza contare poi che la questione spesso coinvolge ulteriori profili, come appunto l’eventuale riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità stessa e/o anche il passaggio dell’interessato ai ruoli civili.
Per tutte le suddette ragioni, è evidente che il militare farà bene ad affidarsi alla consulenza di un esperto (medico legale, avvocato) e quanto meno a mantenere un costante confronto con la linea gerarchica di riferimento e con gli uffici preposti.
Foto: U.S. Marine Corps