L'Italia rafforza le misure antiterroristiche

20/04/15

Gli attacchi terroristici di Parigi, avvenuti nella seconda settimana del mese di gennaio, come pure quelli di Bruxelles e in Danimarca, ha spinto il governo italiano ad adottare il decreto legge per combattere il terrorismo internazionale, in particolare il gruppo jihadista ISIS, misure urgenti per il contrasto del terrorismo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.41 del 19 febbraio 2015, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.

Delle misure poste in atto dal governo italiano, come l’introduzione di nuove figure di reato e alcuni mezzi di prevenzione, sono in concerto alla necessità di dare applicazione nel nostro ordinamento ai vincoli che provengono dalla risoluzione n.2178 del 24 settembre 2014,, attraverso cui il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha dibattuto il dilagare del fenomeno dei c.d. combattenti stranieri al servizio del terrorismo internazionale (foreign terrorist fighters), soprattutto dell’ISIS.

Tale decreto-legge è sulla stessa onda di frequenza delle misure che anche altri Stati europei hanno deciso di adottare. Anche a livello di Unione Europea ci sarà il supporto agli sforzi che ciascun Stato membro attua, l’armonizzazione delle misure, lo scambio di informazioni e, infine, il contrasto all’estremismo e alla radicalizzazione dei gruppi terroristici organizzati.

Il Consiglio di Sicurezza, attraverso la risoluzione di cui sopra, ha vincolato a tutti gli Stati l’adozione di misure di tipo generale nel contrastare il terrorismo internazionale. Ovviamente, tale lotta è già stato già affrontato nelle precedenti risoluzioni del Consiglio di Sicurezza come la 1373 del 2001 la 1540 del 2004. Si consideri che tali decisioni adottate dall’organo, responsabile del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, delle Nazioni Unite, lo stesso esecutivo di quest’importante organizzazione internazionale pare che avrebbe esercitato dei poteri legislativi non presenti nello Statuto di San Francisco. Rimane la ragione che la risoluzione 2178 (2014) riporta l’urgenza di stoppare la complessità e i mutamenti in corso nell’Islam più radicale. Il criterio di prevenzione di questa risoluzione si fonda su tre fondamenti. In primis, il bloccare e distruggere la radicalizzazione e l’estremismo violento; in secundis, gli strumenti di prevenire in modo circoscritto, in particolar modo rispetto ai controlli minuziosi sugli spostamenti di sospetti terroristi; e, in tertiis, la risposta della giustizia attraverso l’anticipo della tutela sul piano penale, innalzando ai reati azioni preparatorie, che precedono la commissione di un’azione terroristica.

Questo decreto rappresenta non totalmente l’applicazione di misure che rientrano negli ultimi due pilastri. Circa l’inserimento di neo figure di reato, tale decreto, approvato dal Consiglio dei Ministri il 10 febbraio 2015, uniforma quanto riportato nella risoluzione nel momento in cui punisce l’individuo che organizza, finanzia e realizza viaggi che hanno esclusivamente obiettivi di genere terroristico.

Il Decreto n. 41/2015 statuisce anche la punibilità non solamente di chi recluta, ma anche della persona reclutata con scopi di carattere terroristico, pure al di là dei casi di collaborazioni a gruppi associativi che abbiano lo stesso scopo, come anche per colui che si auto esercita alle tecniche terroristiche. L’allargamento delle forme di preparazione e adesione ad azioni terroristiche è problema di profonda delicatezza. La risoluzione 2178, tanto per chiarire, ha subito forti critiche sotto questo profilo, in particolare a causa della non presenza nella sua struttura di una definizione di terrorismo e per il pericolo di abuso che può derivare, quanto al rispetto del principio di liceità e soprattutto dei diritti della persona umana, malgrado il continuo riferimento ad essi in vari punti della decisione.

Circa gli strumenti di tipo preventivo, la risoluzione 2178/2014 evidenzia il vincolo di prevenire gli spostamenti di terroristi mercé controlli alle frontiere e sul rilascio del passaporto. All’interno UE, alcuni Stati hanno introdotto misure riguardanti il ritiro dei permessi di soggiorno e dei documenti di viaggio, come pure di revoca della nazionalità. Quest’ultimo punto potrebbe destare dubbi a livello giuridico, specificamente ai poteri ampi che il governo di Londra ha espletato nel privare la cittadinanza a sospetti terroristi.

In questo decreto ci sono misure del primo tipo, dato che è statuito la facoltà del questore di ritirare il passaporto a presunti soggetti che sono indiziati di terrorismo, all’atto della proposta d’applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con vincolo di soggiorno.

Uno strumento di prevenzione è la rilevazione di movimenti di terroristi sospettati e la condivisione di informazioni fra gli Stati. Un punto, inoltre, importante concerne l’acquisizione e il trasferimento su base bilaterale e multilaterale delle informazioni dei servizi di sicurezza. Sempre nel decreto si aggiungano misure sulla protezione e le attività delle agenzie di intelligence, ivi il poter espletare colloqui con individui detenuti o internati.

Al Procuratore nazionale antimafia viene attribuito il compito di coordinamento su scala nazionale delle indagini che concernono procedimenti penali e quelli di prevenzione in questioni che riguardano il terrorismo.

Giuseppe Paccione