Terminata l’esplorazione di quelli che sono i requisiti necessari affinché possa essere scriminata una condotta configurante reato posta in essere da agenti dei Servizi di informazione per la sicurezza durante un operazione di intelligence, è di fondamentale importanza analizzare la procedura mediante la quale la condotta, o le condotte, vengono legittimamente autorizzate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dall’Autorità delegata ove istituita.
L’art. 18 esordisce riconfermando al comma 1 la necessità, per l’emanazione dell’autorizzazione da parte delle Autorità previste dalla legge, della presenza dei presupposti previsti dall’art. 17 e del loro rigoroso rispetto nei limiti stabiliti.
Caratteristica primaria del provvedimento è la sua motivazione. Qui emerge un altro dei principi pervasivi del diritto amministrativo, ossia il principio di ragionevolezza, che prevede l’obbligo di motivazione per tutti i provvedimenti adottati nell’ambito della pubblica amministrazione al fine di permettere al giudice di censurare quegli atti delle P.A. che risultino essere contraddittori, illogici o dotati di motivazioni irrazionali e incoerenti.
L’obbligo di motivazione, in generale, ma soprattutto nel caso di specie, va ad evitare che l’Autorità amministrativa possa fuoriuscire dal delimitato ambito di discrezionalità assegnatole, per sfociare nell’esercizio arbitrario del potere. Proprio per questo motivo il comma 2 dell’art. 18 prevede che il Presidente del Consiglio o l’Autorità delegata, ove istituita, motivi il provvedimento autorizzativo sulla base di una richiesta circostanziata dei direttori dei Servizi di informazione interessati.
La richiesta dovrà quindi essere corredata da una precisa individuazione di tutti gli elementi di fatto e di diritto che investono l’operazione e le relative condotte ripercorrendo in maniera puntuale e completa tutti i parametri necessari al rilascio del provvedimento autorizzativo. Solo in questo modo l’Autorità preposta al rilascio dell’atto sarà messa in condizione di effettuare una valutazione realistica e obiettiva circa la necessaria emanazione dell’autorizzazione. Nel compiere tale attività analitica il Presidente del Consiglio o l’Autorità delegata possono servirsi del supporto tecnico del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, sulla base di quanto disposto dal comma 1 dell’art. 4 che dispone come segue : “ Il Presidente del Consiglio dei ministri e l’Autorità delegata, ove istituita, si avvalgono del DIS per l’esercizio delle loro competenze, al fine di assicurare piena unitarietà nella programmazione della ricerca informativa del Sistema di informazione per la sicurezza, nonché nelle analisi e nelle attività operative dei servizi di informazione per la sicurezza ”. Proprio per tale motivo è previsto che il direttore del servizio che trasmette la richiesta ne dia informazione anche al DIS.
Il comma 3 dell’articolo in analisi contempla la possibilità in mano alle Autorità amministrative di modificare o revocare in ogni caso il provvedimento adottato a norma del comma 1, con il contestuale obbligo della motivazione. Questo può accadere qualora vengano meno i presupposti o non siano stati rispettati i limiti e le condizioni o addirittura quando venga posta in essere un’operazione diversa da quella stabilita.
Proseguendo nell’analisi sistematica dell’articolo 18 si riscontra la previsione del legislatore di una procedura particolare, adottabile in casi di urgenza.
La procedura di urgenza è una eventualità che può essere attuata qualora sussistano casi in cui l’espletamento dell’ordinario procedimento autorizzativo comporterebbe, per i tempi che questo richiede, un danno per la sicurezza nazionale dovuto al mancato compimento dell’operazione di intelligence volta al reperimento di determinate informazioni di assoluta importanza. Proprio per tale motivo l’urgenza viene definita assoluta, cioè tale da non permettere nessun rinvio temporale dato dai tempi tecnici per lo studio e per l’attuazione del procedimento autorizzativo ordinario.
La situazione appena prospettata trova la sua soluzione nel comma 4 dell’art. 18, il quale prevede la possibilità, in capo al direttore del Servizio di informazione interessato, di emanare l’autorizzazione a procedere nell’operazione, e quindi a porre in essere condotte previste dalla legge come reato. Tale atto deve essere comunicato tempestivamente, e comunque non oltre le ventiquattro ore, al Presidente del Consiglio dei ministri, informandone il DIS.
Qualora la richiesta, tempestivamente trasmessa all’Autorità competente a decidere, sia conforme alle norme disciplinanti il suo contenuto e il Presidente del Consiglio o l’Autorità delegata ove istituita ritenga che sussistano tutti i presupposti per la sua ratifica, provvederà alla convalidazione della richiesta nel termine di dieci giorni dal ricevimento.
Il meccanismo di ratifica previsto dalla legge è funzionale a realizzare il rispetto circa la legittimazione ad adottare determinati provvedimenti in materia di sicurezza nazionale previsti dalla legge e attribuita all’Autorità nazionale per la sicurezza. A conferma di ciò il comma 6 dell’art. 18 stabilisce che ove le condotte previste dalla legge come reato siano state poste in essere in assenza ovvero oltre i limiti delle autorizzazioni previste dallo stesso articolo, il Presidente del Consiglio dei ministri è tenuto ad adottare le necessarie misure consistenti nell’annullamento del provvedimento e nel compimento di eventuali azioni cautelative e disciplinari. Di tutto ciò è sempre tenuto a darne comunicazione all’Autorità giudiziaria senza ritardo.
L’art. 18 termina con la previsione implicita della necessaria forma scritta per ogni provvedimento previsto dallo stesso articolo, al fine di attribuire ufficialità all’emanazione dell’autorizzazione, portando così l’Autorità che la origina ad assumersi le relative responsabilità politiche, ma anche al fine di depositare tutta la documentazione relativa all’operazione, comprese le richieste provenienti dai direttori dei Servizi ( anch’esse formulate per iscritto ) nello schedario segreto conservato presso il DIS unitamente alla documentazione circa le relative spese secondo le norme emanate con il regolamento di cui all’articolo 4, comma 7.
Andrea Strippoli Lanternini
Clicca qui per la prima parte (1/3)
Clicca qui per la seconda parte (2/3)
(nella foto il direttore generale del DIS, l’Ambasciatore Giampiero Massolo)