Lettera a Difesa Online: Ancora schiaffi per i funzionari civili della Difesa

21/02/19

Proposta di legge: ERMELLINO ed altri: "Modifica all'articolo 930 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di transito nell'impiego civile del personale delle Forze armate giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato" (1498)

La proposta di legge n. 1498 presentata dall’On. Alessandra Ermellino, Deputato del Movimento 5 Stelle e componente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati, attraverso la modifica dell’art. 930 del Codice dell’Ordinamento Militare, mira a consentire agli ufficiali superiori, giudicati non più idonei al servizio militare, di transitare direttamente nei ruoli dei Dirigenti civili dello Stato, in spregio a tutte le regole della dirigenza del CCNL Comparto Funzioni Centrali.

Invero, oggi, dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 94 del 29 maggio 2017, recante il cosiddetto "riordino delle carriere", con il quale è stata attribuita la "qualifica dirigenziale", con decreto, ad oltre diecimila ufficiali (tutti gli ufficiali nel grado di Maggiore e Tenente Colonnello - Capitano di Corvetta e Capitano di Fregata per la Marina Militare), ai medesimi è preclusa la possibilità di chiedere il transito nei ruoli civili della Difesa, in quanto le Tabelle allegate al Decreto di Riordino delle Forze di Polizia (D. Lgs. 95/2017), richiamato dall'art.1 del Decreto di riordino dei militari (D. Lgs. n. 94/2017), non prevedono la possibilità di transito per gli Ufficiali Dirigenti.

La vecchia proposta di tabella di transito, concordata con l’allora Sottosegretaria Pinotti in data 12.11.2013, prevedeva, invece, cum grano salis, l’inquadramento nell’Area 3 degli Ufficiali de quibus, nel pieno rispetto della professionalità e della dignità del personale civile direttivo del Ministero, consentendo il transito nel ruolo direttivo della Difesa dei soli Ufficiali e “del personale militare con il grado di Primo Maresciallo, anche con qualifica di Luogotenente, purché in possesso del diploma di laurea specialistica o quadriennale vecchio ordinamento o dall’aver svolto, con valutazione positiva, un incarico che l’ordinamento attribuisce agli ufficiali…..”.

Del resto, se è vero che l’art. 627 del D. Lgs. N. 66/2010, così come modificato dall’art. 1 del D. Lgs. N. 94/2017, al comma 3 asserisce che “La carriera degli ufficiali, preposti all'espletamento delle funzioni di direzione, comando, indirizzo, coordinamento e controllo sulle unità poste alle loro dipendenze, ha sviluppo dirigenziale.”, tale postulato ha valore esclusivamente nell’ambito della carriera militare e non in un eventuale transito nella carriera civile.

Tutte le forti e commoventi preoccupazioni esposte dall’Onorevole Ermellino in merito alla necessità di tutela del personale militare dirigente colpito da infermità, e come tale non più idoneo al servizio militare, “al fine di evitare che vengano compromesse la dignità e la tutela della persona nel proprio contesto lavorativo e sociale”, in realtà non fanno che ledere ulteriormente e in modo grave e irreparabile proprio la dignità e la tutela della persona dei Funzionari civili di ruolo della Difesa nel loro contesto lavorativo e sociale.

Infatti, qualora dovesse essere approvata una simile proposta di legge, ci troveremo ben presto di fronte ad un probabile aumento di richieste di riconoscimento di inidoneità al servizio da parte di giovani ufficiali poco propensi a possibili e continui trasferimenti, con carriere non brillanti, in regime pensionistico contributivo e con grande interesse a ricoprire ruoli dirigenziali civili, da un lato per allungare la propria vita lavorativa (con conseguente aumento del trattamento di pensione) e dall’altro per ricoprire incarichi ai quali non sarebbero mai arrivati rimanendo nell’ambito della carriera militare.

L’On. Ermellino, pertanto, dimostrando una poco approfondita conoscenza della materia o, peggio, una bassissima considerazione nei confronti dei Funzionari del nostro Ministero, propone di risolvere il problema attribuendo la qualifica di Dirigente civile agli Ufficiali superiori (Maggiori e Tenenti Colonnelli) giudicati non più idonei al servizio militare, senza alcuna riflessione in merito alle possibili conseguenze pregiudizievoli di tale progetto.

Se si dovesse realizzare la proposta, come già accennato, si andrebbe ulteriormente a svilire la professionalità dei Funzionari civili che si vedrebbero passare avanti, senza alcun merito, e senza il superamento di un apposito concorso, militari che hanno come unico titolo quello di aver maturato un’anzianità di servizio (conseguimento del grado di maggiore a 15 anni dall'ingresso in accademia) tale da consentire di rivestire il grado di ufficiale superiore (mentre per i dipendenti civili non esiste alcuna progressione di carriera determinata esclusivamente dall’anzianità di servizio) e senza dimenticare, poi, che la gran parte degli Ufficiali superiori appartenenti ai ruoli speciali è anche privo della laurea.

L’art. 930 del Codice dell’Ordinamento Militare statuisce, in particolare che “Il personale delle Forze armate giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa, secondo modalità e procedure definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione e innovazione.”

Le modalità e le procedure da definire con decreto interministeriale devono essere, tuttavia, rispettose dei diritti, della competenza e professionalità di tutte le parti in causa e, quindi, anche dei Funzionari civili di ruolo della Difesa, in modo da non penalizzare ulteriormente una componente importante del Ministero che, in questi ultimi anni, ha già dovuto assistere passivamente a provvedimenti legislativi migliorativi rivolti esclusivamente ai militari.

Invero, il personale civile del Ministero della Difesa, inquadrato nelle tre Aree funzionali (da A1 ad A3), si trova fortemente penalizzato, a parità di qualità e quantità del lavoro prestato, rispetto al personale militare che, adibito ad attività non operativa, svolge le identiche funzioni.

Questa ingiustificata diversità di trattamento si palesa in aperto ed evidente contrasto con il principio della giusta retribuzione di cui all’art. 36 della Costituzione e con quello di uguaglianza, sancito e disciplinato all’art. 3, primo comma, della stessa Carta. In particolare, il principio della pari dignità sociale di tutti cittadini rende illegittime tutte le disposizioni che collegano particolari distinzioni aventi rilievo sociale da circostanze indipendenti dalla capacità e dal merito.

Conseguenza naturale del citato dettame costituzionale è che la retribuzione debba essere commisurata in base a elementi e parametri oggettivi, quali il tempo impiegato per lo svolgimento del lavoro, la qualità e la quantità dello stesso. Secondo la giurisprudenza costante e consolidata, poi, la retribuzione deve anche essere proporzionata all’anzianità di servizio acquisita: questo perché si ritiene che, man mano che aumenta l’anzianità di servizio, migliori anche il lavoro effettuato e, di conseguenza, la retribuzione debba adeguarsi ad un nuovo grado di qualità lavorativa. Da questo fondamentale principio costituzionale discende l’incostituzionalità del differente trattamento retributivo tra personale civile e militare non rispettoso del dettame di proporzionalità o anche, come nel caso di specie, fortemente discriminatorio.

Preme, inoltre, rilevare che, da gennaio 2018, il personale militare che riveste il grado di Primo Maresciallo, ritenuto non più idoneo al servizio militare, transita come Funzionario 3^ Area - F3 del Comparto Funzioni Centrali, così come previsto dalle Tabelle sopra richiamate, anche se in possesso del solo titolo di studio di scuola secondaria di primo grado.

In merito, occorre precisare che appartengono alla terza Area, per il cui accesso dall’esterno è previsto il possesso della laurea magistrale, specialistica o vecchio ordinamento, i lavoratori che, nel quadro di indirizzi generali, per la conoscenza dei vari processi gestionali, svolgono, nelle unità di livello non dirigenziale a cui sono preposti, funzioni di direzione, coordinamento e controllo di attività di importanza rilevante, ovvero lavoratori che svolgono funzioni che si caratterizzano per il loro elevato contenuto specialistico e per gli ampi livelli di responsabilità ed autonomia.

Il possesso del titolo di studio universitario, ritenuto rilevante ed essenziale in fase concorsuale per l’accesso alla terza Area del Comparto Funzioni Centrali, rientra proprio nell’ottica dell’adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire.

Il transito dei Primi Marescialli in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, si palesa, quindi, oltremodo contrario a tutti i principi sopra enunciati, svilendo ulteriormente la professionalità e l’esperienza del personale civile laureato della terza Area che, in tal modo, si vede equiparato funzionalmente agli ex Sottufficiali, anche non diplomati, dovendo, inoltre, subire l’ulteriore affronto della corresponsione di una retribuzione di gran lunga inferiore.

Nei prossimi anni, in virtù delle norme in vigore, si assisterà ad una sempre maggior presenza di civili ex militari, con penalizzazione economica per i soli civili "puri" che diverranno una minoranza e con sempre minori prospettive di carriera per saturazione delle aree funzionali. Sembra quasi che si voglia realizzare un oscuro disegno nel quale, in un futuro non molto lontano, il Ministero della Difesa possa essere costituito esclusivamente da militari in carriera e da ex militari transitati nei ruoli civili.

Ogni provvedimento migliorativo nel Comparto Difesa è, infatti, sempre e solo esclusivamente rivolto al personale militare e ciò anche in contraddizione a quanto dichiarato il 26 luglio 2018 in Commissioni riunite di Camera e Senato dal Ministro della Difesa, Dr.ssa Trenta, esponendo le linee programmatiche ed asserendo “Considero prioritario l’investimento sul Personale Civile della Difesa”, con l’inserimento del “Rilancio e Valorizzazione della componente Civile della Difesa” al primo punto dell’O.d.G..

In realtà, molte criticità potrebbero essere superate consentendo il transito in “regime pubblico” del personale civile della Difesa con l’estensione allo stesso dell’art. 3 del Decreto Legislativo n. 165/2001 (D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in G.U. 9 maggio 2001, n. 106). In tal modo, anche le posizioni da dirigente civile potrebbero essere attribuite, in art. 3 , prioritariamente, agli attuali funzionari civili in possesso di determinati requisiti e non solo agli Ufficiali superiori non più idonei al servizio militare.

È vero che la specificità del personale civile della Difesa richiederebbe maggiori risorse economiche, ma consentirebbe anche di realizzare una maggiore efficienza e di chiudere, forse definitivamente, le attuali gravi criticità. Infatti, occorre considerare che, allo stato attuale, nel Ministero della Difesa ci sono 175.000 militari in regime di diritto pubblico (non tutti operativi) e 26.000 civili in regime privatistico e, per il 2024, in ottemperanza al processo di revisione dello strumento militare nazionale avviato con la legge 244 del 2012 ed i discendenti decreti legislativi nn. 7 e 8 del 2014 e successive modificazioni e integrazioni, i numeri da realizzare saranno i seguenti: 150.000 militari e 20.000 civili, per un totale di 170.000, con la naturale conseguenza che entrambe le componenti potrebbero coesistere in regime di diritto pubblico, essendo il totale inferiore alle attuali 175.000 unità in regime di diritto pubblico.

Lettera firmata

Foto: archivio U.S. DoD