La selezione che non ci piace. Aspirante carabiniere vince ricorso contro l’Arma che lo giudicava obeso

(di Antonino Lombardi)
07/11/22

Escluso dal concorso per il reclutamento di 3.581 allievi carabinieri il ventenne A.G. di Ficarazzi (PA) è stato riammesso dopo che i suoi difensori sono riusciti a dimostrare un “errore” sui parametri richiesti dal concorso.

L’aspirante carabiniere nel novembre 2019, veniva scartato dal concorso nell’Arma dei Carabinieri in quanto ritenuto “affetto da obesità”. Non condividendo il motivo di esclusione dal concorso, il giovane dava mandato ai suoi legali di proporre ricorso al T.A.R. contro il Ministero della Difesa ed il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri avverso il giudizio di inidoneità dell’8 novembre 2019 che ne aveva sancito l’esclusione.

I legali producevano delle certificazioni sanitarie a sostegno dell’assistito nelle quali si evinceva un peso di pari a 112 kg e un'altezza di 196 cm con indice di massa corporea pari a 29.2. Alla luce di quanto emerso dalla documentazione medica prodotta dall’interessato, il T.A.R. del Lazio, disponeva una verifica, in contraddittorio tra le parti, incaricando la Direzione Centrale di Sanità del Ministero dell’Interno.

La commissione medica del ministero dell’Interno aveva sconfessato quella del ministero della Difesa ritenendo, dopo aver effettuato il test bioimpedenziometrico, il concorrente compatibile con l’arruolamento considerando insussistenti i presupposti alla base del provvidemento emesso dall’Arma. L’esame bioimpedenziometrico si basa sul principio secondo cui i tessuti biologici si comportano da buoni conduttori, cattivi conduttori, non conduttori o dielettrici se vengono attraversati da una corrente a basso voltaggio. I tessuti magri sono buoni conduttori, mentre le ossa e la massa grassa invece sono isolanti (non conduttori). Inoltre, i fluidi corporei permettono alla corrente di fluire facilmente mentre la massa cellulare offre resistenza. In base ai dati che raccoglie, la bioimpedenziometria permette di conoscere la quantità di acqua totale (TBW) contenuta nel corpo analizzato, la sua distribuzione all’interno e all’esterno delle cellule, la massa magra (FFM) e la massa grassa (FM).

Dopo che il Tar del Lazio aveva dato ragione al ragazzo nell’aprile scorso, anche il Consiglio di Stato ha confermato la decisione del giudice di primo grado rigettando il ricorso dell’Arma.

Dinanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio, i legali del ragazzo hanno citato il ministero della Difesa e dopo avere richiesto nuovi accertamenti si sono visti riconoscere fondate le proprie tesi. Essi stessi hanno dichiarato “tutto ruota attorno all’indice di massa corporea, dato che correlazione il peso con l’altezza: viene calcolato dividendo il peso corporeo (kg) per la statura (metri) al quadrato. Secondo quanto stabilito dal concorso il rapporto tra peso e altezza non doveva superare il valore di 30. Durante le visite peso e altezza erano sbagliati. Secondo quanto accertato dalla commissione il giovane pesava 113,2 chili ed è alto 193,5. Con questi dati l’indice di massa corporea era 30,2 e superava il limite previsto dal concorso. Nel corso delle verifiche mediche è stato accertato che il giovane pesa 112 chili ed è alto 196 centimetri: l’indice di massa corporea a questo punto è di 29,2 al di sotto di quanto richiesto dal bando del concorso”.

Il T.A.R. dopo aver richiesto nuove verifiche aveva accolto la tesi della difesa: “Le valutazioni effettuate in sede di accertamento dei requisiti psico-fisici seppure costituiscano tipica manifestazione di discrezionalità tecnica amministrativa – scrivono i giudici – non sfuggono al sindacato giurisdizionale, laddove siano in esse ravvisabili ipotesi di eccesso di potere per travisamento dei fatti e illogicità”.

Lo scorso 11 ottobre il Consiglio di Stato “Condividendo le tesi difensive e ritenendo di contro infondate le doglianze dell’Arma circa l’infungibilità temporale degli accertamenti fisici effettuati in sede concorsuale, con conseguente insussistenza della lamentata violazione della par condicio competitorum, ha respinto il ricorso – concludono gli avvocati – proposto dal Comando Generale.”

L’obesità è ormai da diverso tempo sia in Italia che in altri Paesi e non solo nelle forze armate un grave problema sociale oltre che sanitario. Anche in Europa la popolazione, secondo uno studio Eurostat del 2016, indica che più della metà degli adulti degli stati UE è sovrappeso, il 35,7% preobeso e il 15,9% obeso e la tendenza è in continua crescita. Ciò deve spronare ad affrontare in maniera seria e metodologica la problematica che è complessa e porta con se tutta una serie di conseguenze non da ultima un potenziale impatto negativo sulla sicurezza nazionale.

Per arruolarsi sono previsti dei requisiti (sempre meno stringenti) fisici e culturali così come in molte altre professioni. L’abbassamento di tali valori minimi potrebbe portare ad un livellamento tendente al basso che sminuirebbe, inflazionerebbe e che renderebbe sempre meno efficiente ed efficace quella data professione.

Nelle forze armate i requisiti minimi psico-fisici sono alla base per intraprendere una professione incentrata principalmente e indiscutibilmente sull’agire e necessita di un fisico idoneo per poter svolgere attività operative. Non è discriminazione ma semplicemente “selezione” delle persone per compiti specifici, così come si fa per altre professioni.

È così strano esigere da un giovane aspirante militare una migliore forma fisica? Magari impegnarsi per raggiungere un traguardo (in questo caso arruolarsi) potrebbe essere un pretesto per iniziare ad affrontare questa problematica socio-sanitaria.

Il giovane aspirante carabiniere sarà arruolato ed il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri pagherà le spese giudiziali.

Foto: Arma dei Carabinieri

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