Le Convenzioni internazionali al tempo del Cremlino

(di Gino Lanzara)
27/04/22

Facciamo come si faceva una volta a scuola quando, preparando la lezione di matematica, si studiava il risultato finale cercando di capire perché non ci fosse verso di materializzarlo sul foglio dei compiti. Partiamo dalla notizia ma con l’accortezza di rammentare che mentre il libro di matematica (generalmente) non sbagliava, qui dubbi e domande rimangono in gran parte inevasi.

La Russia ha inviato (anche) all’Italia una nota relativa all’esecuzione di soldati stranieri, rinviando il motivo alla loro – presunta – natura di mercenari. Come tutto ciò che riguarda la tragedia ucraina, non ci sono conferme o ritorni effettivi, ma solo una notizia priva (al momento) di riscontri fattuali.

Quel che è certo è che Igor Konashenkov, portavoce del ministero della difesa russo, ha tenuto a comunicare l’uccisione di oltre mille mercenari stranieri arruolati da Kiev.

Quel che è certo è che, rimanendo nell’ambito del diritto internazionale, bisogna prendere atto della labilità di norme, regolamenti e convenzioni che, con un sistema interpretativo reso originale ed opinabile da chi lo applica, qualificano o meno arbitrariamente fatti e persone.

Malgrado tutto, però, il diritto internazionale pertiene a realtà ed ambienti largamente condivisi, ed è conosciuto e studiato da molti. Lo status dei combattenti, ovvero degli abilitati ad esercitare la violenza bellica, e ad esserne nel contempo oggetto, è stabilita da norme precise, per cui qualsiasi foreign fighters, se reclutato via diplomatica, inquadrato nelle FA regolari e non motivato da scopi di lucro, diventa automaticamente un legittimo combattente ancorché in uno Stato straniero, con tutti i diritti discendenti fino a giungere alla restituzione delle salme per le quali le Forze che le detengono dovrebbero negoziare prima – nel caso specifico – con Kiev per cui combattevano, e poi con l’Italia.

La funzione espletata dal combattente, qualunque essa sia, lo qualifica come soggetto di diritto internazionale, destinatario di specifiche norme; norme a cui tutti sarebbero teoricamente chiamati a rispondere.

Secondo il dettato del diritto, laddove interpretato autenticamente, i mercenari, nemmeno assimilabili ai contractors1, sono altra cosa, rientrando in fattispecie diverse.

La sensazione è che il Cremlino abbia inteso esercitare nuove forme di pressione politica verso l’occidente, opportunamente ammonito sia circa l’esito di qualsiasi azione che, da chiunque intrapresa, verrà interpretata come ostile, sia per far ricordare che esistono prigionieri detenuti che possono essere utilizzati quale preziosa merce di scambio.

Insistere nel definire i volontari come mercenari verso cui non è prevista alcuna tutela, significa condannare, fino a prova contraria e senza appello, combattenti potenzialmente legittimi verso cui è fatto obbligo di applicare le norme del diritto internazionale bellico secondo la Terza Convenzione di Ginevra ed i Protocolli Aggiuntivi del 19772, considerandoli prigionieri di guerra; anche perché, nella premura di comunicare le avvenute esecuzioni, nulla è stato partecipato circa fatti e motivazioni da verificare ed a supporto della qualificazione mercenaria. Mancano insomma le prove provate ed oggettive circa reclutamento e pagamento a cura di organizzazioni private che abbiano intrattenuto con il combattente un rapporto discendente da un ingaggio diretto ed oggetto fin dal 1989 del sindacato della Convenzione Internazionale delle NU contro reclutamento, utilizzo, finanziamento ed addestramento di mercenari3 che non hanno né possono avere contatto con committenti governativi.

Che piaccia o meno, i combattenti arruolati nella Legione internazionale ucraina sono inquadrati nell’ambito di una legittima istituzione. Non si sarebbe quindi di fronte a mercenari, la cui presenza testimonia in altre parti del mondo comunque del fallimento del sistema collettivo di tutela di pace e sicurezza, ma di volontari, combattenti dotati di una legittimità di cui, a regola di Convenzione, non possono godere, ad esempio, i mercenari della Wagner, compagnia paramilitare russa, il cui motto ("La morte sono i nostri affari. E gli affari ci piacciono") fuga qualsiasi dubbio circa tipologia e natura delle prestazioni fornite, in cui la natura privatistica sopravanza quella istituzionale, ed in cui capitani e soldati di ventura hanno sovente garantito risultati utili ma discutibili4, posto che la Carta ONU dichiara che nulla può elidere il diritto intrinseco alla difesa collettiva o individuale contro un attacco armato a uno stato membro delle NU; il proliferare dei conflitti a bassa intensità, la mancanza di volontà da parte degli stati ad intervenire militarmente, l’asimmetria degli attriti, hanno reso inevitabile ricorrere a società private. Del resto il Gruppo Wagner ufficialmente non esiste, malgrado la sua presenza sia stata segnalata in Donbass al fianco dei separatisti, Siria, Libia, Repubblica Centrafricana, Mali.

Wagner5 è un elemento strategico russo, malgrado il Cremlino respinga qualsiasi relazione, e l’analisi occidentale ritenga la compagnia strettamente avvinta ai servizi russi. Curiosità a proposito dell’ONU: durante il primo mezzo secolo di vita le Nazioni Unite hanno vissuto all’ombra della protezione offerta dalla propria neutralità, tuttavia sempre più intaccata nel tempo con un incremento, a partire dagli anni ’90, del numero di vittime tra il personale, bersaglio di specifiche ed indirizzate offese.

Nel 2001, allo scopo di affrontare i nuovi rischi correlati alla sicurezza, l’Assemblea Generale ha configurato lo UNSECOORD6, strumento al quale demandare il coordinamento della sicurezza ONU in zona operativa. Stanti le molteplici difficoltà incontrate in termini di reperimento di idoneo personale addetto, a fronte del reiterarsi delle situazioni di pericolo, le NU, esternalizzando, hanno optato per il supporto offerto dal settore privato a partire da consulenza, addestramento e valutazione del rischio7.

La riluttanza nel rendere disponibili truppe atte a garantire lo svolgimento delle operazioni internazionali di interposizione ha portato alla più ovvia ed efficace soluzione commerciale, con una sorta di privatizzazione delle attività di pacificazione, fino ad ipotizzare una completa esternalizzazione delle missioni.

Ma come si può distinguere, legalmente e sempre che ciò sia possibile, il mercenario caritatevole da quello votato al solo mestiere delle armi? Come si riesce a far comprendere la differenza esistente tra le varie figure, una differenza che ha spesso demonizzato le persone come nel caso di Fabrizio Quattrocchi?

Al di là dei possibili riconoscimenti volti a legittimare in via formale precisi e vincolanti status, per quanto previsto dagli articoli 44 e 45 del I Protocollo, in caso di dubbio circa l’appartenenza alle diverse categorie di combattenti, chiunque abbia compiuto atti di violenza bellica e che sia caduto in potere nemico, deve poter godere della protezione prevista per i prigionieri di guerra fino a quando il suo status non sia stato accertato da un apposito tribunale.

Insomma, pur nella labilità di un diritto concettualmente perfetto ma che ha bisogno di riconoscimenti estesi perché possa esercitare una fattiva e valida azione preventiva e repressiva dei reati, nella espressione iniziale, il risultato ultimo presentato dalle autorità russe rimane aleatorio, e privo di qualsiasi garanzia di correttezza; fermo restando che i volontari stranieri non sono mercenari perché inquadrati nelle FA di una parte coinvolta, il fatto che i principi di diritto vengano così platealmente travisati con ragionamenti a geometria maliziosamente variabile, non può che far riflettere.

1 Se combattenti godono dello status di prigioniero di guerra, se considerati civili al seguito, godono della protezione della IV Convenzione di Ginevra. Nel settembre 2008 il Documento di Montreux, pur non avendo efficacia giuridica vincolante ed inizialmente sottoscritto da 17 nazioni, rappresenta il primo documento internazionale che si occupa dell’applicazione del diritto internazionale alle attività delle PMSCs presenti nel corso di conflitti armati. Risulta ora sottoscritto da 44 Stati e dall’UE.

2 Art. 47 del I Protocollo aggiuntivo delle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1977, ratificato dall'Italia con legge 11 dicembre 1985, n. 762.

3 Ratificata dall' Italia con legge 12 maggio 1995, n. 210; la convenzione entrata in vigore il 20 ottobre 2001 presenta limiti per quanto riguarda la definizione di attività mercenaria e non prende in considerazione la categoria delle Private Military Company.

4 Italia, vd. sicurezza marittima e lotta alla pirateria, legge 130/2011, normativa che consente l’impiego di operatori della sicurezza privata a bordo dei mercantili italiani nello svolgimento di funzioni di protezione.

5 Composta da ex poliziotti ed ex militari, Wagner si rifà a Evgheni Prigozhin, uomo d'affari vicino al presidente russo, e permette a Mosca il perseguimento di specifici interessi senza dover rispondere di particolari azioni; I suoi risultati non risultano però sempre all'altezza; intervenuta in Libia nel 2020 a supporto dell’offensiva di Haftar, fu messa sotto scacco dalle milizie filoturche a supporto di Fayez al-Serraj. In Mozambico, arretrata di fronte all’Isis, è stata rilevata da elementi sudafricani. 

6 United Nations Security Coordinator

7 L’11 settembre 2001 ha acuito i timori per l’incolumità del personale ONU, timori concretizzati a partire dal 2003 quando il Rappresentante Speciale Sergio Veira de Mello ed altri funzionari sono rimasti uccisi nel corso del bombardamento della sede ONU di Baghdad.

Immagine: MoD Fed. Russa