Militari ed esenzione dal vaccino anti-covid: obbligo di motivazione e sindacato dell’Amministrazione militare

(di Avv. Francesco Fameli)
19/01/22

Costituisce argomento quanto mai attuale quello della esenzione dal vaccino anti-COVID 19. La tematica merita di essere approfondita alla luce delle norme vigenti, nonché della prassi applicativa, con particolare riguardo alle prime pronunce giurisprudenziali maturate sul punto. Si evidenzierà in proposito lo specifico regime giuridico che caratterizza la certificazione di esenzione con riguardo alle categorie soggette all’obbligo vaccinale, con particolare riferimento all’obbligo di motivazione dell’esenzione e alle possibili conseguenze del suo mancato adempimento.

Procediamo con ordine.

Le norme applicabili e le prime pronunce giurisprudenziali

L’art. 4-ter, introdotto in novella al d.l. n. 44/2021 dal d.l. n. 172/2021, ha come noto esteso l’obbligo vaccinale (originariamente previsto solo per il personale sanitario), tra gli altri, anche al personale del comparto Difesa. Ora, come chiarito da ultimo da Cons. Stato, sez. III, n. 8454/2021, il certificato di esenzione, in modo conforme al secondo comma dell'art. 4 del succitato d.l. n. 44/2021, deve contenere la specifica indicazione della patologia di cui soffre l’interessato, fornendo riscontro nella certificazione, sia delle “specifiche condizioni cliniche documentate” che del “pericolo per la salute” riscontrato.

La disposizione di cui al succitato art. 4, comma 2, de d.l. n. 44/2021 vale anche per il personale militare, in quanto richiamata dall'art. 4-ter: anche per i militari, dunque, vale la regola per cui il certificato di esenzione deve essere specificamente motivato con riguardo agli elementi sopra indicati.

Ciò differenzia il certificato di esenzione per le categorie soggette all’obbligo vaccinale da quello previsto per la generalità dei cittadini (per cui vige ad oggi il regime della volontarietà della vaccinazione, se infra-cinquantenni: art. 9-septies d.l. 22.4.2021, n. 52). Per le categorie alle quali l’obbligo non si applica, infatti, la motivazione suddetta non deve affatto essere espressa, in modo conforme alla circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021.

Lo ha chiarito, tra l’altro, ancora una volta con riferimento al personale sanitario (ma i relativi argomenti possono essere estesi anche alle altre categorie soggette all’obbligo vaccinale) il T.R.G.A. di Trento, con decreto presidenziale del 23 novembre 2021, n. 62.

Nella suddetta pronuncia, si è precisato al riguardo che, come detto, il procedimento volto all’ottenimento dell’esenzione dalla vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 è differente per il personale sanitario, assoggettato all’obbligo di vaccinazione, ai sensi dell’art. 4 d.l. 1.4.2021, n. 44, rispetto al regime proprio della volontarietà di tale vaccinazione per la restante parte della popolazione. In quest’ultimo caso, compete al medico vaccinatore rilasciare direttamente all’interessato una certificazione di esenzione dalla vaccinazione, per le finalità previste dalla legge, senza indicazione della motivazione clinica dell’esenzione (la documentazione anamnestica è conservata dal medico vaccinatore che rilascia l’esenzione); al contrario, l’art. 4, co. 2, d.l. n. 44/2021 dispone che la vaccinazione del personale sanitario possa essere omessa o differita soltanto in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, poi oggetto di una successiva valutazione da parte dell’Azienda Sanitaria, per l’eventuale emissione di un formale provvedimento di esenzione.

Ne consegue, per traslato, stante come detto il richiamo del secondo comma dell’art. 4 del d.l. n. 44/2021 da parte dell’art. 4-ter, che anche la certificazione di esenzione relativa al personale militare debba essere specificamente motivata, così da consentire alla Amministrazione di appartenenza un sindacato sull’esenzione stessa.

Inottemperanza all’obbligo di motivazione e possibili conseguenze

Tanto considerato, cosa può verificarsi nel caso in cui il militare non fornisca al Comando di appartenenza una certificazione di esenzione motivata?

Le prime applicazioni concrete della disciplina richiamata, a poco più di un mese dalla sua entrata in vigore, consentono di ricostruire un quadro finora piuttosto variegato, in cui l’Amministrazione di appartenenza talvolta ha ritenuto inidonea la certificazione fornita, con la conseguente automatica sospensione del militare interessato, talaltra si è limitata a richiedere preventivamente un’integrazione documentale, dalla quale potesse evincersi la motivazione dell’esenzione.

Non sono mancati, tuttavia, casi in cui il Comando di appartenenza ha ritenuto di domandare la suddetta produzione documentale al fine di riservarsi di valutare non la conformità dell’esenzione, ma la compatibilità tra l’esenzione stessa e la persistente idoneità al servizio del militare.

A tale ultimo riguardo, si evidenzia che le condizioni per l’esenzione dalla suddetta vaccinazione sono ben distinte dalle condizioni per ottenere l’idoneità al servizio, soggette come noto a verifica annuale. Se, dunque, le richieste di produzione documentale ad integrazione di una certificazione non recante la relativa motivazione sembrano legittime, laddove finalizzate a consentire l’esperimento del dovuto sindacato da parte dell’Amministrazione militare, si dubita che le stesse richieste, ove strumentali a consentire un (nuovo) giudizio di idoneità al servizio, possano essere ritenute del pari conformi a legge.

A tale proposito, si rileva peraltro che, ai sensi dell’art. 4-ter, comma 3, del suddetto d.l. n. 44/2021, neppure l’atto di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale, pur comportando l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, può pregiudicare il diritto alla conservazione della posizione lavorativa da parte dell’interessato. Da ciò consegue che la posizione del militare che fornisce un certificato di esenzione (sia pure non correttamente motivato) non può essere valutata in termini peggiorativi rispetto a quella del militare del tutto inadempiente rispetto all’obbligo vaccinale.

Conclusioni

A conclusione di questa breve disamina della disciplina della certificazione dell’esenzione dal vaccino anti-COVID 19 in ambito militare, pare doveroso evidenziare la centralità della motivazione della certificazione stessa.

Esclusa l’applicabilità in proposito della richiamata circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021 e ribadito di contro il necessario riferimento al comma secondo dell’art. 4 del d.l. n. 44/2021, come ripreso dall’art. 4-ter del medesimo decreto, si raccomanda al personale militare di fornire certificazioni di esenzione adeguatamente giustificate. Così facendo, si consentirà all’Amministrazione militare di svolgere la necessaria attività di verifica e al contempo si eviteranno richieste di integrazione documentale, che, ancorché a rigore non sempre validamente fondate, potrebbero rischiare perfino di compromettere la stessa prosecuzione del rapporto di servizio.

Foto: U.S. Navy / U.S. Air Force