Già da tempo ci siamo occupati del ricalcolo delle pensioni in quota retributiva, in base all’art. 54 del d.p.r. n. 1092/1973, per coloro i quali possono vantare più di quindici e meno di diciotto anni di servizio utile ai fini previdenziali al 31 dicembre 1995 (si rimanda al nostro primo articolo in materia). Ora, si tratterà di fare il punto della situazione, ormai a quattro anni dalle prime pronunce giurisprudenziali sul punto. Lo faremo distinguendo – di necessità, in estrema sintesi – la posizione dei militari da quella della Polizia di Stato e della Polizia Penitenziaria, e soffermandoci soprattutto su quest’ultima.
Il punto sul ricalcolo delle pensioni militari: l’approdo delle Sezioni Riunite Con riguardo al personale militare, le Sezioni Riunite della Corte dei Conti, nella nota sentenza n.1/2021/QM, depositata in data 4 gennaio 2021, hanno stabilito il diritto al ricalcolo della pensione in base all’art. 54 sopra citato, con applicazione del coefficiente di rendimento annuale del 2,44%. Nella suddetta pronuncia, le Sezioni Riunite, con una interpretazione costituzionalmente orientata del d.p.r. n. 1092/1973 e della legge n. 335/1995, letti gli artt. 52 e 54 del d.p.r. n. 1092/1973 in combinato disposto con l’art. 1, c. 12, della legge n. 335/1995, hanno individuato la soglia dei 18 anni di anzianità – che costituisce la discriminante tra l’applicazione del sistema retributivo e di quello contributivo – quale denominatore del dividendo costituito dalla aliquota del 44%, con conseguente coefficiente annuo di rendimento fissato appunto al 2,44% (44% : 18= 2,44%), da applicarsi all’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995.
La situazione relativa al ricalcolo delle pensioni dei dipendenti della Polizia di Stato e della Polizia Penitenziaria
Con riferimento, invece, al personale della Polizia di Stato e della Polizia Penitenziaria, il diritto al ricalcolo del trattamento pensionistico in quota retributiva in base all’art. 54 del d.p.r. n. 1092/1973, con applicazione della suddetta aliquota annuale del 2,44% è stato riconosciuto per legge dall’art. 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (la legge finanziaria 2022), secondo cui “Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati, si applica, in relazione alla specificità riconosciuta ai sensi dell’articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, l’articolo 54 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidare con il sistema misto, con applicazione dell'aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile”.
La succitata disposizione di legge è entrata in vigore in data 1° gennaio 2022 ed è destinata a trovare applicazione a tutti i pensionati della Polizia di Stato e della Polizia Penitenziaria che abbiano maturato il diritto alla pensione non solo nell’anno 2021, ma entro il 31 dicembre 2021, con un’anzianità utile ai fini presidenziali inferiore ai diciotto anni dal 31 dicembre 1995.
Sui suddetti trattamenti pensionistici sono dovuti inoltre gli arretrati, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi, ma soltanto a decorrere, appunto, dal 1° gennaio 2022 fino al mese precedente a quello in cui, in concreto, saranno disposti la riliquidazione e il pagamento della pensione così ricalcolata.
Conclusioni
Riepilogata dunque la situazione ad oggi con riguardo al comparto Difesa – ormai stabilizzatosi a seguito della succitata pronuncia delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti dell’inizio del 2021 – e al personale in quiescenza della Polizia di Stato e della Polizia Penitenziaria, sembra necessario soffermarsi soprattutto su quest’ultimo.
Al riconoscimento normativo del diritto al ricalcolo, infatti, non ha fatto seguito, sinora, la concreta riliquidazione dei trattamenti pensionistici in questione. Ne consegue l’opportunità, a nostro modo di vedere, di procedere a formulare apposita diffida e costituzione in mora da destinare all’INPS, domandando il ricalcolo della pensione con l’applicazione dell’aliquota annuale al 2,44%, oltre agli arretrati (ed ai relativi interessi), maturati a partire dal 1° gennaio 2022. Ciò determinerà anche l’interruzione dei correlati termini di prescrizione e di decadenza, comunque in scadenza non prima del 1° gennaio 2027 – con riguardo alla prescrizione – e del 1° gennaio 2025 – con riferimento alla decadenza, peraltro in ogni caso da escludersi in base alla giurisprudenza più che consolidata della Corte dei Conti.
Foto: Polizia di Stato