Una recente sentenza del Tar del Lazio (n. 10840 dell’1 agosto 2022, IV Sezione) ha accolto il ricorso di un concorrente giudicato non idoneo, in un concorso bandito dalla guardia di finanza, poiché presentava due tatuaggi nella zona sovramalleolare e dunque coperta da uniforme.
I giudici hanno valutato l’interpretazione del bando effettuata dalla commissione per gli accertamenti psico-fisici, contraria ai limiti delle norme di riferimento sull’esclusione automatica dell’aspirante che presenti tatuaggi nella zona sovramalleolare. In tale zona corporea, la presenza di tatuaggi, anche se indicata nel bando come motivo di esclusione, è - per i candidati maschi - una parte sempre coperta dall’uniforme. Il Tar del Lazio si è espresso rilevando che “siffatta interpretazione si pone, invero, in contrasto con il chiaro dettato della normativa primaria, la quale si limita ad imporre un aspetto esteriore del militare decoroso – tale da consentire il corretto uso dei capi di equipaggiamento previsti. Conseguentemente l’ultima parte della già citata disposizione del bando deve essere interpretata come meramente esemplificativa dei criteri dalla legge stabiliti senza che la stessa possa ritenersi introduttiva – in spregio al principio del favor partecipationis – di nuovi criteri restrittivi dalla stessa non previsti, idonei ad escludere soggetti con tatuaggi o altre alterazioni permanenti volontarie dell’espetto fisico, siti in zone del corpo non visibili indossando le uniformi di ordinanza”.
La sentenza, inoltre, afferma che la parte del bando in cui viene riportato che i “tatuaggi o altre permanenti alterazioni volontarie dell’aspetto fisico, non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, la relativa presenza è causa di esclusione dal concorso se gli stessi risultano lesivi del decoro dell’uniforme o della dignità della condizione dell’appartenente al Corpo della guardia di finanza di cui all’articolo 721 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. In particolare, saranno esclusi i concorrenti che presentano tali tatuaggi/alterazioni permanenti:….”, deve essere interpretata come meramente esemplificativa dei criteri stabiliti dalla legge e non, invece, introduttiva “di nuovi criteri restrittivi” non previsti dal legislatore e “idonei ad escludere soggetti con tatuaggi o altre alterazioni permanenti volontarie dell’aspetto fisico, siti in zone del corpo non visibili indossando le uniformi di ordinanza”.
I giudici amministrativi hanno fatto riferimento ad una precedente sentenza (nr. 02063/2022 - TAR del Lazio) che vedeva come ricorrente un aspirante allievo della polizia penitenziaria il quale, era stato escluso dalla commissione esaminatrice, per via del suo tatuaggio reputato non idoneo. La commissione medica, infatti, aveva rilasciato il giudizio di non idoneità in quanto il tatuaggio veniva considerato come “indice di personalità abnorme”. I giudici, tuttavia, hanno ritenuto infondate le censure applicate al candidato, affermando che un tatuaggio visibile non comporta automaticamente l’esclusione da un concorso pubblico. Il tribunale, quindi, ha confermato “l’obbligo per l’Amministrazione, di favorire il massimo accesso, senza introdurre discriminazioni limitative che non trovino riscontro in specifiche cause di esclusione espressamente previste, che comunque non si appalesino conformi ad una seria ratio giustificativa, ragion per cui le cause di esclusione da un concorso a posti di pubblico impiego devono essere interpretate restrittivamente”.
La questione tatuaggi nelle forze armate e nelle forze di polizia è sempre stata motivo di divisioni e di opinioni disparate sia che riguardi aspiranti in sede concorsuale sia nel caso di personale in servizio permanente.
In passato, in sede concorsuale per l’accesso alle forze armate e di polizia, la presenza di tatuaggi sulla pelle era stata talvolta considerata sfavorevolmente e poteva essere qualificata, in sede di visita medica, come alterazione permanente dell’epidermide di carattere anche potenzialmente patologico con eventuali conseguenze dannose (Consiglio di Stato IV, 24 gennaio 2011, n. 504, confermativo di T.A.R. Lazio, I, n. 32768 del 2010); successivamente la giurisprudenza ha escluso qualsiasi rilevanza patologica dell’alterazione della pelle mediante tatuaggio.
Oggigiorno il tatuaggio tra i giovani è diventato quasi una normalità e probabilmente tra non molto risulterà quasi impossibile arruolare ragazzi sprovvisti di qualche dipinto permanente sulla pelle.
E gli uomini in uniforme tatuati che sono già in servizio permanente? Sarebbe forse impossibile prevenire o reprimere un costume ormai consolidato…
Foto: U.S. Navy