Caro direttore, sono un attento lettore della sua testata e studioso di questioni inerenti la sicurezza nazionale e la nostra Difesa. Le scrivo perché ho avuto modo di seguire tempo fa alcune critiche avanzate da parte di qualche articolista della sua testata sulla possibile riorganizzazione in termini centralisti e totalitari della Difesa Nazionale ad opera della massima autorità di vertice interforze. Qualche oppositore ha evidenziato che il Libro Bianco stesso, documento politico-strategico nuovo e innovatore nel settore, celasse qualche pericolo autoritarista.
E’ ovvio che per chi osserva e studia da vicino tale settore non può essergli sfuggita tale minaccia ma è altrettanto vero che qualcuno degli oppositori ha voluto sperare che la tradizione democratica delle nostre Forze Armate fosse ormai così consolidata da considerare tale minaccia solo una svista di chi ha redatto il documento e non certo un’intenzione reale da parte del vertice stesso.
Tuttavia devo notare che mi sono imbattuto in fonti attendibili che mi hanno reso disponibile una bozza di quello che dovrebbe essere il prossimo decreto di “Proroga delle missioni internazionali delle Forze Armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per l’operatività dell’amministrazione della Difesa”. Trovo ovvio che ci sia una certa urgenza riguardo alle missioni ma quello che mi induce a pensare che forse le critiche di qualche oppositore di allora fossero fondate risiede nel tentativo di inserire in coda al decreto anche quelle disposizioni definite “urgenti” per l’operatività dell’amministrazione della Difesa. Sono veramente urgenti quest’ultime e così fondamentali per il funzionamento della macchina amministrativa della Difesa nazionale?
Mi riferisco a quanto contenuto nel Capo II, disposizioni urgenti per l’operatività dell’amministrazione della difesa. Si apprende che da quanto riporta l’articolo 8 riguardante il regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare a decorrere dall'anno 2016, in relazione a specifiche esigenze di ciascuna Forza armata, in deroga ai criteri di cui al comma 1, lettere a) e b), il decreto che fissa il numero delle promozioni a scelta può prevedere una riduzione del numero delle promozioni annuali al grado di colonnello o grado corrispondente stabilite dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente codice, nel limite massimo del 30 per cento con arrotondamento all’unità per difetto. Il numero di promozioni non conferite non può essere riportato in aumento per l’anno successivo. Quindi sarebbe un bel taglio alla dirigenza con le stellette.
Quello che però svela un piano più sottile, forse, sicuramente autoritarista, è l’articolo 10 che stabilisce l’istituzione della Commissione unica interforze. In particolare esso recita al punto (1)...” Al codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate alcune modifiche. Per sintetizzare, ma vi invitiamo a verificare poi sul testo che verrà approvato, la modifica a mio avviso non è solo semantica, cioè con la sostituzione delle parole «La Commissione unica interforze» al posto di «Le Commissioni di vertice» ma sostanziale, più in dettaglio con la modifica dell’art. 1036 dello stesso codice dell’ordinamento militare. Infatti esso disporrà che la Commissione unica interforze è così composta:
a) per l’Esercito italiano, la Marina militare e l’Aeronautica militare:
1) Capo di stato maggiore della difesa, presidente;
2) Capo di stato maggiore della Forza armata a cui appartiene il valutando, vice presidente;
3) Segretario generale della Difesa/DNA;
4) Sottocapo di stato maggiore della difesa;
5) Comandante del Comando operativo di vertice interforze;
6) Presidente del Centro alti studi della difesa;
7) Sottocapo di stato maggiore della Forza armata a cui appartiene il valutando;
8) Comandante di vertice dell’organizzazione operativa della Forza armata a cui appartiene il valutando;
9) Comandante di vertice dell’organizzazione logistica della Forza armata a cui appartiene il valutando;
10) Comandante di vertice dell’organizzazione formativa della Forza armata a cui appartiene il valutando;
b) per l’Arma dei carabinieri:
1) Capo di stato maggiore della difesa, presidente;
2) Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, vice presidente;
3) Sottocapo di stato maggiore della difesa;
4) i generali di corpo d’armata dell’Arma dei carabinieri.
La presidenza affidata al Capo di Stato Maggiore della Difesa è la chiave di volta. Non ci sarà più nessun ufficiale generale o ammiraglio che possa essere nominato senza il placet del presidente della Commissione, chiamata interforze, ma in realtà espressione di un’unica volontà.
Ovviamente mi auguro di sbagliare e che i timori degli oppositori a questo cambiamento siano infondati, ma il dubbio è democratico ed è una delle poche cose che è rimasta quale espressione del libero pensiero.
_________________ TESTO bozza del Decreto Legge_________
«Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per l’operatività dell’amministrazione della Difesa».
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
VISTO il decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione;
VISTO il decreto-legge 8 luglio 2015, n. 99, convertito dalla legge 4 agosto 2015, n. 117, recante disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all’operazione militare dell’Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED;
RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per assicurarela partecipazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia alle missioni internazionali, le iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e la partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione;
RITENUTA altresì la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare l’operatività dell’amministrazione della Difesa;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del …….;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri, della difesa e dell’interno, di concerto con i Ministri della giustizia e dell’economia e delle finanze;
EMANA
il seguente decreto-legge:
Capo I
Missioni internazionali
delle forze armate e di polizia
Art. 1.
Europa
1. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 25.602.210 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani, di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, di seguito elencate:
a) Multinational Specialized Unit (MSU), European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in Kosovo;
b) Joint Enterprise.
2. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 69.466 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata EUFOR ALTHEA, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43.
3. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 1.309.645 per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell’area balcanica, di cui all’articolo 11, comma 3, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43.
4. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 339.840 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell’Unione europea denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) e di euro 16.640 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all’articolo 11, comma 4, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43.
5. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 66.961 per la riattivazione della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP), di cui all’articolo 11, comma 5, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43.
6. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 4.213.777 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo denominata Active Endeavour, di cui all’articolo 11, comma 6, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43.
7. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 33.486.740 per la proroga della partecipazione di personale militare all’operazione militare dell’Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED, di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2015, n. 99, convertito dalla legge 4 agosto 2015, n. 117.
Art. 2.
Asia
1. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 58.617.770 per la partecipazione di personale militare alla missione della NATO in Afghanistan, denominata Resolute Support Mission (RSM), di cui alla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2189 (2014), e per la proroga della partecipazione alla missione EUPOL Afghanistan, di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43.
2. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 5.982.563 per la proroga dell’impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrain, in Qatar e a Tampa per le esigenze connesse con le missioni internazionali in Medio Oriente e Asia, di cui all’articolo 12, comma 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43.
3. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 166.505 per l’impiego di personale appartenente al Corpo militare volontario e al Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana per le esigenze di supporto sanitario delle missioni internazionali in Medio Oriente e Asia.
4. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 42.820.407 per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), compreso l’impiego di unità navali nella UNIFIL Maritime Task Force, e per la proroga dell’impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze armate libanesi, di cui all’articolo 12, comma 4, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43.
5. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 583.037 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata Temporary International Presence in Hebron (TIPH2) e per la proroga dell’impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze di sicurezza palestinesi, di cui all’articolo 12, comma 5, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43.
6. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 30.550 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell’Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all’articolo 12, comma 6, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43.
7. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 50.930 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell’Unione europea in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all’articolo 12, comma 7, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43.
8. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 64.987.552 per la proroga della partecipazione di personale militare alle attività della coalizione internazionale di contrasto alla minaccia terroristica del Daesh, di cui all’articolo 12, comma 9, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43.
Art. 3.
Africa
1. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 13.620.228 per la proroga della partecipazione di personale militare all’operazione militare dell’Unione europea per il contrasto della pirateria denominataAtalanta, di cui all’articolo 13, comma 3, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43.
2. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 7.566.838 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni dell’Unione europea denominate EUTM Somalia e EUCAP Nestor e alle ulteriori iniziative dell’Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d’Africa e nell’Oceano indiano occidentale, nonché per il funzionamento della base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti e per la proroga dell’impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze di polizia somale e gibutiane, di cui all’articolo 13, comma 4, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43.
3. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 821.779 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite in Mali, denominata United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA), e alle missioni dell’Unione europea denominate EUCAP Sahel Niger, EUTM Mali ed EUCAP Sahel Mali, di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43.
Art. 4.
Assicurazioni, trasporto, infrastrutture, AISE, potenziamento dispositivo aeronavale, cessioni
1. È autorizzata, per l’anno 2015, la spesa di euro 22.383.440 per la stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto e per la realizzazione di infrastrutture, relativi alle missioni internazionali di cui al presente decreto.
2. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 1.400.000 per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni affidate all’AISE dall’articolo 6, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124.
3. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 24.497.826 per il potenziamento del dispositivo aeronavale di sorveglianza e sicurezza nel Mediterraneo centrale in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto del terrorismo e al fine di assicurare la tutela degli interessi nazionali, di cui all’articolo 5, comma 3-bis, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43.
4. Sono autorizzate, per l’anno 2015, le seguenti spese:
a) euro 1.102.500, per la cessione, a titolo gratuito, alla Repubblica d’Iraq di equipaggiamenti di protezione NBC;
b) euro 72.000, per la cessione, a titolo gratuito, alla Repubblica d'Albania di materiali di ricambio per veicoli VM 90P.
5. È autorizzata, per l’anno 2015, la cessione, a titolo gratuito, alla Repubblica Araba d'Egitto di materiali di ricambio per velivoli F-16.
6. La cessione, a titolo gratuito, alla Repubblica islamica del Pakistan di n. 100 veicoli M113, già autorizzata dall’articolo 4, comma 3, lettera b), del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141, può essere effettuata nell’anno 2015, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 5.
Disposizioni in materia di personale
1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano l’articolo 3, commi da 1, alinea, a 5, 8 e 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, e l’articolo 3, comma 6, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
2. L’indennità di missione, di cui all’articolo 3, comma 1, alinea, della legge 3 agosto 2009, n. 108, è corrisposta nella misura del 98 per cento o nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce a qualsiasi titolo di vitto e alloggio gratuiti.
3. Per il personale che partecipa alle missioni di seguito elencate, l’indennità di missione di cui al comma 2 è calcolata sulle diarie indicate a fianco delle stesse:
a) missione Resolute Support ed EUPOL Afghanistan, personale impiegato negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein, in Qatar, a Tampa e in servizio di sicurezza presso le sedi diplomatiche di Kabul e di Herat, missione UNIFIL, compreso il personale facente parte della struttura attivata presso le Nazioni Unite, personale impiegato in attività di addestramento delle forze armate libanesi, missione di contrasto alla minaccia terroristica del Daesh: diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman;
b) nell’ambito delle missioni per il contrasto della pirateria, per il personale impiegato presso l’Head Quarter di Northwood: diaria prevista con riferimento alla Gran Bretagna-Londra;
c) missioni EUTM Somalia, EUCAP Nestor, EUCAP Sahel Niger, MINUSMA, EUTM Mali, EUCAP Sahel Mali, ulteriori iniziative dell’Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d’Africa e nell’Oceano indiano, personale impiegato in attività di addestramento delle forze di polizia somale e gibutiane e per il funzionamento della base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti: diaria prevista con riferimento alla Repubblica democratica del Congo;
d) nell’ambito della missione EUTM Somalia, per il personale impiegato presso l’Head Quarter di Bruxelles: diaria prevista con riferimento al Belgio-Bruxelles;
e) nell’ambito della missione EUNAVFOR MED, per il personale impiegato presso …..: diaria prevista con riferimento agli Stati Uniti d’America-New York.
4. Al personale impiegato nelle missioni Active Endeavour, EUNAVFOR MED e Atalanta e nelle attività di cui all’articolo 4, comma 3, il compenso forfettario di impiego e la retribuzione per lavoro straordinario sono corrisposti in deroga, rispettivamente, ai limiti di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e ai limiti orari individuali di cui all’articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231. Al personale di cui all’articolo 1791, commi 1 e 2, del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il compenso forfettario di impiego è attribuito nella misura di cui all’articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 2007.
Art. 6.
Disposizioni in materia penale
1. Al personale impiegato nelle missioni internazionali di cui al presente decreto, nonché al personale inviato in supporto alle medesime missioni si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni, e all’articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale impiegato nelle missioni delle Nazioni Unite denominateUnited Nations Military Observer Group in India and Pakistan (UNMOGIP), United Nations Truce Supervision Organization in Middle East (UNTSO), United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara (MINURSO) e nella missione multinazionale denominata Multinational Force and Observers in Egitto (MFO), nonché nelle missioni Interim Air Policing della NATO.
Art. 7.
Disposizioni in materia contabile
1. Alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza di cui al presente decreto si applicano le disposizioni in materia contabile previste dall’articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
2. Per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuità, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell’economia e delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate, dispone l’anticipazione di una somma pari (non inferiore) al settanta per cento delle spese autorizzate dagli articoli 1, 2, 3, 4, 12 e 13, a valere sullo stanziamento di cui all’articolo 15, comma 1.
Capo II
Disposizioni urgenti per l’operatività dell’amministrazione della Difesa
Art. 8.
Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare a decorrere dall'anno 2016
1. All’articolo 2233-bis, comma 1, del codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo la lettera c), è inserita la seguente:
«c-bis) per l’anno 2016, in relazione a specifiche esigenze di ciascuna Forza armata, in deroga ai criteri di cui al comma 1, lettere a) e b), il decreto che fissa il numero delle promozioni a scelta può prevedere una riduzione del numero delle promozioni annuali al grado di colonnello o grado corrispondente stabilite dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente codice, nel limite massimo del 30 per cento con arrotondamento all’unità per difetto. Il numero di promozioni non conferite non può essere riportato in aumento per l’anno successivo.».
Art. 9.
Equiordinazione degli ufficiali dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica e dell’Arma dei carabinieri in materia di aspettativa per riduzione di quadri
1. L’articolo 907 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 907. Riduzione dei quadri per eccedenze nei ruoli speciale e tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri - 1. Le eccedenze che si verificano, rispetto al numero massimo degli organici nei gradi di generale e di colonnello, nei ruoli speciale e tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri sono eliminate con il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri dell'ufficiale del rispettivo ruolo anagraficamente più anziano e, a parità di età, dell'ufficiale meno anziano nel grado.».
Art. 10.
Istituzione della Commissione unica interforze
1. Al codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 165, comma 3:
1) le parole «e vice presidente della commissione di vertice» sono soppresse;
2) le parole «delle commissioni di vertice e» sono sostituite dalle seguenti: «della commissione»;
b) all’articolo 1034:
1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) la Commissione unica interforze nei riguardi degli ufficiali aventi grado da colonnello a generale di divisione e gradi corrispondenti;»;
2) alla lettera b), le parole «generale di brigata» sono sostituite dalla seguente: «colonnello»;
c) all’articolo 1035, comma 1, le parole «Le Commissioni di vertice» sono sostituite dalle seguenti: «La Commissione unica interforze»;
d) l’articolo 1036 è sostituito dal seguente:
«Art. 1036. Commissione unica interforze – 1. La Commissione unica interforze è così composta:
a) per l’Esercito italiano, la Marina militare e l’Aeronautica militare:
1) Capo di stato maggiore della difesa, presidente;
2) Capo di stato maggiore della Forza armata a cui appartiene il valutando, vice presidente;
3) Segretario generale della Difesa/DNA;
4) Sottocapo di stato maggiore della difesa;
5) Comandante del Comando operativo di vertice interforze;
6) Presidente del Centro alti studi della difesa;
7) Sottocapo di stato maggiore della Forza armata a cui appartiene il valutando;
8) Comandante di vertice dell’organizzazione operativa della Forza armata a cui appartiene il valutando;
9) Comandante di vertice dell’organizzazione logistica della Forza armata a cui appartiene il valutando;
10) Comandante di vertice dell’organizzazione formativa della Forza armata a cui appartiene il valutando;
b) per l’Arma dei carabinieri:
1) Capo di stato maggiore della difesa, presidente;
2) Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, vice presidente;
3) Sottocapo di stato maggiore della difesa;
4) i generali di corpo d’armata dell’Arma dei carabinieri.
2. In caso di assenza o di impedimento del Capo di stato maggiore della difesa, assume la presidenza della Commissione unica interforze il Capo di stato maggiore della Forza armata a cui appartiene il valutando ovvero il Comandante generale dell’Arma dei carabinieri.»;
e) all’articolo 1041:
1) alla rubrica, le parole «di vertice e» sono soppresse;
2) il comma 1 è abrogato;
f) all’articolo 1061, comma 5, dopo le parole «previo parere favorevole» sono inserite le seguenti: «della Commissione unica interforze ovvero»;
g) all’articolo 1069, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Sulla proposta, corredata dei pareri delle autorità gerarchiche, decide il Ministro sentita la Commissione unica interforze, se si tratta di ufficiale di grado non inferiore a colonnello o grado corrispondente, la commissione superiore di avanzamento, se si tratta di ufficiale con il grado di tenente colonnello o grado corrispondente, ovvero la commissione ordinaria di avanzamento, se si tratta di ufficiale di altro grado.».