Dopo gli attacchi nel cuore di Parigi del 13 novembre 2015, perpetrati da un gruppo terroristico collegati con DAESH o ISIS, le autorità governative francesi hanno invocato l’applicazione dell’articolo 42 del Trattato sul Funzionamento dell’UE (TFUE) o Trattato di Lisbona, concernente la mutua difesa fra gli Stati membri del TFUE. Tale disposizione concerne la sua analogia con quella che era enunciata all’articolo 5° del Trattato istitutivo dell’UEO (Unione Europea Occidentale), secondo cui qualora una delle Alte Parti contraenti fosse oggetto di un’aggressione armata in Europa, le altre le presteranno, in conformità alle disposizioni dell’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, aiuto ed assistenza con tutti i mezzi in loro potere, militari o di altro genere. Va menzionato che l’UEO si è eclissato nel 2010 e, quindi, non è più operativo. Ma andiamo ad analizzare il contenuto di questa norma del TFUE.
Questa norma al suo paragrafo 7 determina un dovere di solidarietà tra Stati che non costituisce competenze per l’Unione europea secondo cui qualora uno Stato membro subisca un’aggressione armata nel suo territorio, gli altri Stati membri sono tenuti a prestargli aiuto e assistenza con tutti i mezzi in loro possesso”, in conformità coll’art. 51 della Carta Onu. Condizione d’attivazione è un’aggressione armata. Va evidenziato, inoltre, che vi è un’altra disposizione diversa del TFUE che è costituto dall’articolo 222 in cui si statuisce che L'Unione e gli Stati membri agiscono congiuntamente in uno spirito di solidarietà qualora uno Stato membro sia oggetto di un attacco terroristico o sia vittima di una calamità naturale o provocata dall'uomo. L'Unione mobilita tutti gli strumenti di cui dispone, inclusi i mezzi militari messi a sua disposizione dagli Stati membri, per: a) prevenire la minaccia terroristica sul territorio degli Stati membri; proteggere le istituzioni democratiche e la popolazione civile da un eventuale attacco terroristico; prestare assistenza a uno Stato membro sul suo territorio, su richiesta delle sue autorità politiche, in caso di attacco terroristico; b) prestare assistenza a uno Stato membro sul suo territorio, su richiesta delle sue autorità politiche, in caso di calamità naturale o provocata dall'uomo. Come si può notare, in questa norma si è in presenza di una vera e propria clausola di solidarietà europea con chiaro riferimento agli attacchi terroristici.
Ora, la via della Francia di fare appello all’articolo 42, paragrafo 7, può essere ritenuta motivata, tanto che all’unanimità è stata accolta da ciascuno Stato membro dell’UE, a significare che pure un attacco armato sferrato da un attore non statale proveniente dall’estero con gravi conseguenze, può essere definito quale aggressione armata.
Riprendendo la disposizione 222, si può considerare il fatto che ha una dimensione essenzialmente domestica o interna, garantendo un’assistenza allo Stato vittima sul suo territorio, mentre il governo di Parigi ha fatto anche appello per il sostegno esterno. Rispetto alla norma 42, paragrafo 7, il meccanismo sancito nell’articolo 222, sempre del TFUE, statuisce un vincolo di solidarietà sia da parte dell’Unione Europea, sia da parte degli Stati e, in aggiunta, la presenza piena e diretta degli organi europei. Qualche autore ha ritenuto che il governo francese avrebbe non considerato l’attivazione dell’articolo 222 del TFUE per essere libero di avere ampio controllo della crisi. Ancora, questa clausola è invocata nel momento in cui lo Stato interessato considera che la crisi vada oltre il suo essere in grado di reagire.
Ci si chiede come mai la Francia abbia preferito la via della clausola di difesa europea e non, ad esempio, l’articolo 5 della Trattato Atlantico? È ben noto che mentre la NATO garantisce iter procedurali e strumenti efficaci, la clausola di solidarietà europea verrebbe reputata una mero parametro simbolico e non operativo, visto la questione che l’UE non ha capacità di carattere militare. La scelta, a livello politico, determina la volontà dei francesi di supportare lo sviluppo a favore della politica europea di difesa, quasi autonoma rispetto alla NATO, anche se l’articolo 42, paragrafo 7, asserisce il carattere prioritario dell’Alleanza atlantica quale sistema di difesa collettiva con il coinvolgimento, per l’appunto, dell’altra organizzazione internazionale regionale, quale la NATO.
Come già riportato prima, la disposizione 42, paragrafo 7, del TFUE determina un vincolo giuridico per gli Stati membri di offrire assistenza e ausilio, nel senso che ciascuno Stato membro ha il diritto di esaminare i mezzi a sua disposizione e l’espressione aiuto e assistenza sta a indicare che vi è un margine di discrezionalità, secondo cui uno Stato non ha l’obbligo di essere direttamente parte alle missioni di carattere militare. È ovvio che tale vincolo non pregiudica il carattere netto della politica di difesa di determinati Stati membri. Pertanto, gli altri Stati devono fare qualcosa per essere al fianco della Francia, ma la netta individuazione degli strumenti necessari ovvero appropriati per adempiere a tale obbligo rimane affidata a ciascuno Stato, che dovrà adottare la decisione secondo buona fede e mercé i negoziati bilaterali con i francesi.